liberatorie
un rapporto basato su trasparenza e correttezza
Photosense e le proprietÀ d'immagine
PhotoSense detiene la proprietà e i diritti su tutte le foto e i video, chiedendovi una ampia liberatoria per l'uso, la modifica e la pubblicazione. Potremmo usarle in concorsi fotografici, mostre, stampe, siti web eccetera. L'uso delle imagini avviene nella stragrande maggioranza dei casi a titolo gratuito, ma non escludiamo la possibilità, qualora se ne ne presentasse l'occasione, di ricavarne un compenso o di cederne i diritti a terzi che potrebbero utilizzarle per usi artistici, educativi, giornalistici o commerciali.
riferimenti legali
Non è necessaria alcuna autorizzazione per “fotografare” ma solo per pubblicare le fotografie, se queste fossero conservate privatamente non occorrerebbe alcun tipo di autorizzazione.
La liberatoria è documento in cui un soggetto ritratto riconoscibile autorizza il fotografo a pubblicare la propria immagine, per esempio su internet, giornali, in mostre ecc.).
I principali riferimenti di legge sono contrnuti nella legge n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive modifiche) “ c.d. legge d’autore”.
- Art 96 – Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art.93
- Art. 97 – Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.
- Art. 98 – Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. (omissis….).
La liberatoria non occorre per persone note o persone non conosciute riprese nel corso di manifestazioni pubbliche o comunque in situazioni considerate di pubblico dominio.
(eccezione dell’art.97, “fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”, presuppone che la persona ritratta si trovi in un luogo pubblico ed in presenza di pubblico.